Assegni

Assegni

Nella sezione "Conto e Carte", alla voce Assegni e prelievi, è possibile:

  Richiedere direttamente online l’invio di un libretto di assegni (è possibile scegliere la tipologia: non trasferibile oppure libero).

  Visualizzare tutte le informazioni necessarie per ritirare assegni circolari in filiale.

  Effettuare versamenti e prelievi in maniera automatica di banconote e assegni sul tuo conto, scegliendo ogni volta lo sportello più comodo tra le 5.000 filiali oppure tramite i 3.400 ATM evoluti del Gruppo Unicredit.

  Richiedere il MaxiPrelievo presso tutti gli sportelli e verificare le condizioni necessarie per i versamenti e i prelievi in filiale.

Criteri di assegnazione

Per potere richiedere il libretto di assegni è necessario soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:

Se non possiedi una carta di credito Fineco:
 disporre di almeno 5.000 euro di asset*;

Se possiedi una carta di credito Fineco:
 disporre di almeno 1.500 euro di asset*;

Se hai domiciliato lo stipendio o la pensione sul conto Fineco:
 devi avere ricevuto almeno un accredito prima della richiesta del libretto.

(*) conto corrente, cash park, titoli, fondi e gestioni

Richiesta libretto NON trasferibile
E' possibile richiedere un nuovo libretto di assegni non trasferibile solo se si è in possesso di un numero massimo di 15 assegni (non trasferibili e/o liberi) non ancora utilizzati. Ti ricordiamo, infatti, che se sei in possesso di un numero superiore a 15 assegni non emessi e non annullati, anche se distrutti, non è possibile richiedere un nuovo libretto.
 
Richiesta libretto libero
E' possibile richiedere un nuovo libretto di assegni libero solo se si è in possesso di un numero massimo di 15 assegni (non trasferibili e liberi) non ancora utilizzati ed inoltre il totale degli assegni liberi non ancora utilizzati deve essere inferiore a 5.
Ti ricordiamo, infatti, che se sei in possesso di un numero superiore a 5 assegni liberi, anche se il totale assegni (non trasferibili e liberi) non emessi e non annullati, anche se distrutti, è inferiore a 15, non è possibile richiedere un nuovo libretto libero.

Importante: ti ricordiamo che soddisfare una delle condizioni sopra elencate non presuppone l'automatica accettazione della domanda. In tutti i casi, FinecoBank si riserva la possibilità di valutare le richieste ricevute ed, eventualmente, di rifiutarle.

Normativa assegni

A partire dal 4 Giugno 2002, sono entrate in vigore alcune nuove disposizioni in materia di assegni bancari, emanate da Banca d'Italia e obbligatorie per tutti gli istituti di credito.

In base alle nuove disposizioni, in caso di mancato pagamento totale o parziale di un assegno per mancanza di fondi, la Banca deve comunicare al debitore un "preavviso di revoca" con indicato il termine ultimo entro il quale provvedere al pagamento dell'assegno e delle eventuali spese maturate.

In caso di mancato pagamento nel termine di preavviso comunicato, il nominativo del debitore viene registrato in un nuovo archivio elettronico centralizzato, istituito presso Banca d'Italia e accessibile a tutto il sistema bancario italiano.
Tale registrazione comporta la revoca dell'autorizzazione a emettere assegni e l'obbligo da parte del debitore di restituire, alle banche che li hanno rilasciati, tutti i moduli di assegno detenuti.

La normativa prevede inoltre che il cliente possa scegliere un "domicilio eletto" diverso dal domicilio prescelto per l'invio delle altre comunicazioni FinecoBank. Per la comunicazione dei nuovi dati scarica il modulo "Cambio residenza" compilalo nella parte riservata al "domicilio eletto" e invialo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno a:
 

FinecoBank SpA
Contact Center
Via Rivoluzione d'Ottobre 16
42123 Reggio Emilia (RE)
 

Nota bene: l'elezione del domicilio per l'invio del preavviso di revoca non è effettuabile online ma solo e esclusivamente seguendo le istruzioni sopra riportate.

Il nuovo indirizzo comunicato sarà quindi utilizzato solo per l'invio del "preavviso di revoca" e nei soli casi in cui si prefiguri, come da normativa, il mancato pagamento di un assegno emesso.

L'indirizzo di domicilio, per l'invio delle altre comunicazioni Fineco, rimarrà invariato.

Disposizioni in materia di libretti assegni (D.lgs 231/07)

In seguito all’emanazione del Decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale n. 284, sono state modificate, con effetto dal giorno stesso della pubblicazione, alcune delle regole stabilite dall'art. 49 del D.Lgs 231/2007 e successive modifiche. In particolare, a partire dal 6 dicembre 2011, non è più possibile emettere un assegno bancario o postale per un importo pari o superiore a 1.000,00 euro senza la clausola "NON TRASFERIBILE" e senza aver indicato il nome o la ragione sociale del beneficiario. Le stesse regole valgono anche per gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari.


In ottemperanza alla normativa, puoi richiedere le seguenti tipologie di libretto:  
 

Non trasferibile Gratis
10 assegni muniti di clausola
"NON TRASFERIBILE"

 

Libero 
(privo della clausola di non trasferibilità)
Imposta di bollo: 1,50 euro ad assegno
(D.Lgs 231/07, art.49 comma 11)

 

Le spese di rilascio di entrambe le tipologie di libretto sono riportate nei fogli informativi del conto corrente.

Per gli assegni liberi, ti ricordiamo che:

 E' dovuto il pagamento, a titolo di imposta di bollo, di 1,50 euro ad assegno.

 Gli assegni emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono obbligatoriamente riportare la clausola "NON TRASFERIBILE".

 I dati identificativi e il codice fiscale dei richiedenti di assegni bancari o circolari in forma libera saranno comunicati alle Autorità Pubbliche competenti che ne faranno richiesta.
   
 La clausola "NON TRASFERIBILE", quindi, deve essere da te aggiunta se userai gli assegni liberi per importi pari o superiori a 1.000 euro.


SANZIONI

Gli assegni di importo uguale o superiore ai 1.000 euro emessi senza la clausola "non trasferibile" senza il nome o ragione sociale del beneficiario sono pagabili dalle banche e dalle poste, ma su queste vige l’obbligo di segnalare l'irregolarità al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Questo potrà, conseguentemente, comminare una sanzione amministrativa variabile da euro 3.000 a euro 50.000.

Se la violazione non supera i 250.000 euro è possibile effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, versando il doppio della sanzione minima prevista entro 60 giorni dalla notifica della contestazione.

Se la violazione riguarda, invece, un importo superiore a 250.000 euro la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo.

Se sono ancora in possesso di un libretto di assegni libero rilasciato prima del 30 aprile 2008, come mi devo comportare?

Se sei in possesso di un libretto di assegni libero, rilasciato prima del 30 di aprile 2008, puoi comunque continuare ad utilizzare gli assegni in esso contenuti seguendo le regole sopra riportate. In particolare:

  Riporta la clausola "NON TRASFERIBILE" su tutti gli assegni di importo uguale o superiore a 1.000 euro. E' comunque consigliabile, per evitare errori con conseguenti sanzioni amministrative, apporre su tutti i vecchi assegni la clausola "non trasferibile".

Pagamento tardivo assegni per mancanza di fondi

In base alla disciplina sanzionatoria degli assegni bancari (cfr. legge 15 dicembre 1990, n. 386, D.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507; Decreto Ministero Giustizia n. 458 del 7 novembre 2001; Regolamento della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002 e successive modifiche), in caso di assegni bancari non pagati (in tutto o in parte) per mancanza di fondi al momento della negoziazione cit, il successivo pagamento del solo importo facciale dell'assegno non è sufficiente per evitare di incorrere in qualsiasi sanzione amministrativa, o di essere iscritti nell'Archivio informatizzato degli assegni bancari (CAI) con conseguente revoca di autorizzazione ad emettere assegni per 6 mesi: il pagamento tardivo deve comprendere una penale pari al 10% dell'importo non pagato, interessi ed eventuali spese.

Pertanto, nel caso in cui la costituzione dei fondi venga effettuata successivamente alla data di prima presentazione di un assegno, la Banca dovrà osservare i seguenti comportamenti:

> se sul conto corrente sono stati versati fondi sufficienti per il pagamento tardivo dell'importo facciale dell'assegno più i previsti oneri accessori (10% dell'importo non pagato, interessi ed eventuali spese), la Banca, solo su specifica disposizione del correntista in merito al pagamento di detti oneri, provvede ad addebitare il conto e a riconoscere l'importo totale alla Banca negoziatrice in favore del presentatore, estinguendo quindi l'assegno ed ogni altra obbligazione in capo al traente.

La vigente normativa considera completo il pagamento tardivo degli assegni solo se comprensivo della penale del 10% (oneri accessori). Tale importo potrà essere addebitato sul conto corrente solo contestualmente al pagamento dell’assegno (non in un secondo tempo) e in ogni caso il correntista dovrà sempre fornire una specifica autorizzazione inviando una mail all’indirizzo: helpdesk@finecobank.com.

In mancanza di specifica autorizzazione il correntista è tenuto a fornire alla Banca la prova del loro avvenuto pagamento inviando una mail all’indirizzo: helpdesk@finecobank.com.

> se sul conto corrente vi sono fondi sufficienti per il solo pagamento dell'importo facciale dell'assegno, oppure, in difetto di specifica disposizione del correntista in merito al pagamento degli oneri accessori, la Banca provvede ad addebitare il conto ed a riconoscere l'importo facciale alla Banca negoziatrice in favore del beneficiario, restituendo nel contempo l'assegno alla negoziatrice stessa con l'annotazione attestante il mancato pagamento degli oneri accessori. La banca procede altresì all'invio a chi ha emesso l'assegno del preavviso di revoca autorizzazione ad emettere assegni per 6 mesi, come previsto dalla legge.

Il correntista è tenuto a fornire alla Banca la prova del loro avvenuto pagamento inviando una mail all’indirizzo: helpdesk@finecobank.com.

Come bloccare un assegno

 Ecco la procedura da seguire in caso di furto, sottrazione o smarrimento di un singolo assegno o dell'intero blocchetto.

 Segnala immediatamente l'accaduto a FinecoBank S.p.A.

  Compila il seguente modulo:

  Annullo/Blocco assegni 

barrando la casella BLOCCO CAUTELATIVO ASSEGNO/I PER FURTO SMARRIMENTO


  Denuncia
l'accaduto alla Autorità di Pubblica Sicurezza (Carabinieri, Polizia, ecc.) indicando in dettaglio gli estremi dell'assegno sottratto/smarrito.


  Trasmetti una copia della denuncia rilasciata all'Autorità di Pubblica Sicurezza inviando in alternativa

FinecoBank S.p.A.
Gestione assegni
Via Rivoluzione d'Ottobre, 16
42123 Reggio Emilia (RE)
 

Questa procedura è indispensabile per procedere al blocco degli assegni.

Se invece desideri semplicemente annullare un assegno distrutto puoi alternativamente:

  • chiamare il Customer Care ai numeri: 
      800.52.52.52 (da telefono fisso)
      02.2899.2899 (da telefono cellulare o dall'estero)
    e comunicare gli estremi dell'assegno da annullare;
     
  • Compilare il modulo Annullo/Blocco assegni barrando la casella ANNULLAMENTO ASSEGNO/I e inviarlo in alternativa:
    - via email all'indirizzo helpdesk@finecobank.com
    - tramite fax al numero 02.303.482.640

Per ogni ulteriore chiarimento può rivolgersi al Customer Care Fineco:
  800.52.52.52 (da telefono fisso)
  02.2899.2899 (da telefono cellulare o dall'estero).

Come compilare un assegno

Quando emetti un assegno bancario ti raccomandiamo di compilarlo in ogni sua parte: luogo, data, importo in cifre, importo in lettere, beneficiario, firma.

Nella compilazione di assegni in euro, è necessario indicare sempre i centesimi (che non possono essere più di due), sia nell'importo in cifre che in quello in lettere, anche se l'importo non li prevede.

Ad esempio, se l'importo dell'assegno è pari a 1.000 euro bisognerà indicare:

in cifre: 1.000,00
in lettere: mille/00











CLAUSOLA DI NON TRASFERIBILITA'

La clausola "non trasferibile" rende l'assegno pagabile esclusivamente al beneficiario, di cui è obbligatoria l'indicazione.

Se sei in possesso di un assegno "libero è sempre obbligatorio, per l'emissione di assegni di importo uguale o superiore a 1.000 euro:

  inserire la clausola di non trasferibilità

  indicare il nome o la regione sociale del beneficiario

La clausola "non trasferibile" rende l'assegno pagabile esclusivamente al beneficiario (se apposta sul fronte) o al giratario immediatamente successivo all'opposizione della clausola (se apposta da un girante sul retro).

Mancata ricezione libretto assegni

Hai richiesto un nuovo libretto di assegni e non ti è ancora arrivato?

Accedi all’area riservata del sito, sezione Conto e Carte > Prelievi e Assegni > Libretto assegni.
Nella sezione "Archivio" potrai visualizzare l’elenco di tutti i libretti richiesti.
Se l’indirizzo è corretto, puoi verificarne lo stato della spedizione direttamente dal sito di Poste www.poste.it nella sezione POSTALI > CERCA SPEDIZIONI inserendo il numero di raccomandata Smart e la data di spedizione che trovi in area riservata del sito.

 Nel caso in cui il libretto non fosse arrivato a destinazione, dovrai compilare il seguente modulo (Mancata ricezione assegni) e inviarlo a Fineco tramite fax al numero 02.303.482.640. 

Il libretto verrà bloccato e reso inutilizzabile da chiunque ne verrà in possesso. Successivamente potrai procedere con l’inserimento di una nuova richiesta.

ATTENZIONE!
Qualora dovessi ricevere il libretto, dopo averne segnalato a FinecoBank la mancata ricezione, per poterlo utilizzare, è necessario inviare a FinecoBank il seguente modulo al numero di fax 02.303.482.640:

Comunicazione ricezione libretto successiva alla richiesta di blocco


Per ogni ulteriore chiarimento chiama il Customer Care ai numeri
:

  800.52.52.52 (per chiamate da telefono fisso)

  02.2899.2899 (da telefono cellulare o dall'estero)

Situazione assegni e lista libretti richiesti

Accedendo all'area riservata del sito nella sezione Conto e Carte > Prelievi e Assegni > Libretto assegni > Archivio> Ricerca avanzata e selezionando il periodo di riferimento, puoi visualizzare lo stato di tutti gli assegni che ci risultano essere in tuo possesso. 

Stati assegno: 

L Libero: assegno non ancora utilizzato
P Pagato: assegno negoziato (l'operazione può essere visualizzata nei movimenti di conto corrente)
B Bloccato: assegno bloccato per smarrimento, furto o altri motivi di back office
S Sospeso: assegno sospeso dalla Banca perchè non può essere pagato
PR Protestato: assegno protestato
A Annullato: assegno distrutto
I Insoluto: mancato pagamento per irregolarità dell'assegno

Richiesta assegni

Per richiedere un libretto di assegni Fineco accedi alla sezione Conto e carte in area riservata e clicca sulle voci Prelievi e Assegni > Libretto Assegni nella barra di navigazione sinistra.

La richiesta di un libretto Fineco da 10 assegni può essere inoltrata nelle seguenti modalità:

  Online alla sezione sopra indicata

  Telefonicamente, contattando il Customer Care, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 22:00 o al sabato e alla domenica dalle ore 9:00 alle ore 20:00, ai seguenti recapiti: 800 52 52 52 (da telefono fisso) o 02 2899 2899 (da cellulare o dall’estero)

  Tramite Personal Financial Advisor.

Il libretto di assegni può essere utilizzato da tutti gli intestatari del conto corrente, indipendentemente da chi ha inoltrato la richiesta.

E' possibile richiedere un nuovo libretto di assegni solo se si è in possesso di un numero massimo di 15 assegni non ancora utilizzati.

Il rilascio del carnet è subordinato al soddisfacimento di alcuni criteri di assegnazione.

Ti ricordiamo che i criteri sopra elencati non presuppone l'automatica accettazione della domanda.
In tutti i casi, Fineco si riserva la possibilità di valutare le richieste ricevute e, eventualmente, di rifiutarle.

Il carnet di assegni viene recapitato a domicilio e spedito tramite il servizio di posta raccomandata smart.
 


E’ possibile richiedere le seguenti tipologie di libretto:

 non trasferibile: 10 assegni muniti di clausola "NON TRASFERIBILE".

 libero: 10 assegni liberi - imposta di bollo: 15 euro (1,50 euro ad assegno).

In merito agli assegni liberi ti ricordiamo che è obbligatorio:

 riportare la clausola "NON TRASFERIBILE" ed indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario su tutti gli assegni di importo uguale o superiore a 1.000,00 euro.

Sarà nostra cura avvisarti dell'esito della tua richiesta tramite e-mail. 
Per il costo di spedizione del libretto si rimanda al foglio informativo.

Dalla data di ricezione della e-mail di conferma potranno trascorrere mediamente 10 giorni lavorativi prima del recapito a domicilio del libretto.

Collegandosi al sito www.poste.it nella sezione POSTALI> CERCA SPEDIZIONI> sarà possibile seguire la spedizione del carnet inserendo i dati indicati nella e-mail o recuperandoli dall’apposita sezione dedicata on-line della loro homepage privata.

Per ragioni di sicurezza, appena ricevi il nuovo libretto assegni, accedi alla sezione "Assegni e prelievi">"Libretto assegni" e conferma l'avvenuta ricezione.

Qualora non dovessi riceverlo entro la tempistica indicata, ti invitiamo a contattarci inviando una e-mail all'indirizzo helpdesk@finecobank.com o chiamando i numeri:

 800.52.52.52 (per chiamate da telefono fisso)

 02.2899.2899 (per chiamate da telefono cellulare)

Nuova modalità di incasso assegni

Decreto-Legge n.70 del 13 maggio 2011, convertito con modificazioni nella Legge 12 luglio 2011 n.106, che ha novellato la Legge Assegni (Regio Decreto n.1736/1936).

Nell'ambito dei processi di digitalizzazione, con il Decreto Legge n. 70 del 2011 e successive integrazioni, sono state introdotte importanti modifiche alla Legge Assegni (Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736) riconoscendo valore giuridico alle copie informatiche degli stessi.

La nuova procedura di scambio dei dati e dei flussi tramite piattaforma telematica, già in uso presso alcuni intermediari dal 29 gennaio 2018, sarà utilizzata da tutte le banche dal 6 luglio 2018. 

Con l’introduzione della CIT, le copie informatiche degli assegni sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali cartacei. La loro conformità viene assicurata dalla Banca negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8 comma 7 lettere d) ed e) del D.L. 70/2011 (comma 2 aggiunto all'art. 66 Legge Assegno).

Per agevolare l'acquisizione digitale dell'immagine e la lettura automatica delle informazioni sono state definite specifiche regole per la stampa dei moduli degli assegni che la Banca consegna ai propri clienti già dal mese di luglio 2016.

Ti riportano di seguito, in sintesi, le principali caratteristiche del processo.

All'atto della presentazione dell'assegno per l'incasso presso lo sportello , l'operatore, previo controllo formale del titolo, provvede a generare l'immagine dell'assegno, che successivamente viene inviata alla conservazione digitale sostitutiva a norma di legge. Con la generazione dell'immagine il titolo cartaceo perde valenza giuridica.

L'assegno cartaceo viene conservato dalla banca negoziatrice solamente per sei mesi, decorsi i quali viene distrutto.

La presentazione al pagamento in forma elettronica dell'assegno deve avvenire non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui l'assegno è stato girato per l'incasso al negoziatore. Eventuali assegni presentati alla negoziazione e sui quali vengono riscontrate irregolarità formali, non potranno essere più regolarizzati e il versamento non potrà essere processato.

In questi casi, la copia analogica dell'immagine dell'assegno, con le informazioni relative al mancato pagamento su cui è apposta una dichiarazione del negoziatore attestante la sua conformità all'originale può essere richiesta dal portatore del titolo una sola volta.

Pertanto, al fine di consentire la corretta acquisizione dell’immagine è importante:

  • prestare attenzione nella compilazione degli assegni, come ad esempio chiarezza nella scrittura dei dati sull'assegno e la firma di traenza nell'apposito spazio
  • non presentare, per quanto possibile, titoli cartacei logori o danneggiati.