Obbligo di segnalazione dei dati relativi ad operazioni in strumenti derivati


L’articolo 9 del "Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori dati sulle negoziazioni" (di seguito EMIR), prevede l'obbligo di segnalazione a soggetti autorizzati dalle Autorita' di Vigilanza (c.d. Trade Repositories) delle operazioni su strumenti finanziari derivati (OTC e regolamentati).

L’obbligo si applica ai clienti persone giuridiche e persone fisiche che eseguono operazioni in strumenti derivati regolate su conti utilizzati nell'ambito della propria attività commerciale/professionale.

La normativa prevede l’obbligo per ciascuna controparte di effettuare la segnalazione, alla Trade Repository, delle informazioni relative ai contratti derivati che ha concluso e qualsiasi modifica o cessazione degli stessi; tali segnalazioni devono essere effettuate al più tardi entro il giorno successivo alla conclusione, modifica e cessazione del contratto.

Qualora il Cliente lo desideri può delegare la Banca ad effettuare per suo conto le segnalazioni di cui sopra. A tal fine, è necessario far pervenire a Fineco:

  • la delega debitamente sottoscritta
  • il Codice LEI (di seguito anche il "Codice") che ogni soggetto deve richiedere per poter adempiere agli obblighi di segnalazione sopra citati. Al momento, secondo quanto indicato dall’Autorità, possono ottenere il codice LEI tutti coloro i quali sono iscritti al Registro delle Imprese. Per comodità, a titolo puramente esemplificativo, segnaliamo di seguito alcuni enti ai quali è possibile rivolgersi per il rilascio del Codice LEI: LEI-Italy e Global Markets Entity Identifier (GMEI) Utility.

Specifichiamo inoltre, che normalmente il rilascio del Codice è soggetto al pagamento di una tariffa da pagare all’Ente a cui viene richiesto. Detto Codice inoltre ha una validità limitata nel tempo (di norma 1 anno), pertanto, in prossimità della scadenza, è necessario rinnovare il Codice presso l’ente erogatore e comunicare a Fineco il nuovo Codice, affinché possa continuare a svolgere il servizio di segnalazione dei dati per conto del cliente delegante. In mancanza del Codice LEI valido Fineco non potrà effettuare le segnalazioni ed il servizio in delega decadrà.

Nel caso in cui il cliente decida di conferire la delega a Fineco per effettuare per proprio conto le segnalazioni sarà necessario stampare e compilare i seguenti moduli:

Infine anticiparli via FAX al numero 02 303 482 631 e inviare a:

FinecoBank S.p.A.
B.O. Contratti
Via Rivoluzione d'Ottobre 16
42123 - Reggio Emilia (RE)

In caso di ulteriori informazioni o assistenza è possibile rivolgersi al nostro Customer Care:

- Numero Verde: 800.52.52.52 (da rete fissa)
- Numero: 02.2899.2899 (da rete mobile o estero).

Si rammenta che gli obblighi della normativa in questione restano a carico del cliente, pertanto nei casi in cui questi decidesse di non conferire delega a Fineco per il loro adempimento, il cliente si dovrà attivare per ottemperarvi direttamente ai sensi del Regolamento (EU) n°648/2012 (EMIR) e relativi regolamenti delegati.