Piano Individuale di Risparmio (PIR)

Descrizione

A partire dal 23 marzo 2017 è disponibile alla sottoscrizione Il prodotto finanziario PIR (Piano Individuale di Risparmio), introdotto con la “Legge di Bilancio 2017” (Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, commi 100-114) sul modello di analoghi prodotti esistenti in altri Paesi (Francia e Regno Unito), che consentono ai sottoscrittori di beneficiare dell’esenzione dalla tassazione sui rendimenti derivanti dagli investimenti effettuati nell’ambito del piano e ivi detenuti per almeno cinque anni.

In termini generali, il PIR è un “contenitore”, che può consistere, principalmente, in una semplice evidenza relativa a Fondi comuni d’investimento, in un deposito titoli o in una polizza vita.

Affinché l’investimento sia qualificato come PIR è previsto che, per almeno i 2/3 di ciascun anno (o frazione di anno) di durata del PIR, siano rispettati i seguenti vincoli:

  1. almeno il 70% del valore complessivo del PIR deve essere investito in strumenti finanziari emessi da società (non immobiliari) residenti in Italia e in Stati UE/SEE con stabile organizzazione in Italia.
  2. Di questo 70%, almeno il 30% (ossia il 21% del totale) deve essere investito in strumenti finanziari di società diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB di Borsa italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati.
  3. Il residuo 30% (o meno) può essere investito in qualsiasi strumento finanziario (ad eccezione di quelli emessi da soggetti residenti in Stati non inclusi nella White List di cui al d.m. 4/9/1996).

E’ inoltre vietato investire più del 10% del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o emessi da un’altra società del medesimo Gruppo (“limite di concentrazione”), ovvero in depositi e conti correnti (“ limite di liquidità”).
E’ importante sottolineare che gli investimenti in quote di “Fondi PIR” risultano di per sé qualificati come investimenti conformi alla disciplina PIR sopra evidenziata, trattandosi di Fondi le cui politiche di investimento rispettano, in base alle previsioni contenute nel Regolamento di gestione, tutti gli anzidetti vincoli e limiti (diversificazione del patrimonio, limiti di concentrazione e liquidità) previsti dalla legge.

I vantaggi

L’adesione al Piano Individuale di Risparmio consente al titolare di percepire i redditi di natura finanziaria senza applicazione delle imposte sostitutive e delle ritenute ordinariamente previste, a patto che siano detenuti dal possessore per almeno 5 anni.

Il regime di esenzione riguarda sia i redditi di capitale (quali, proventi dei Fondi comuni di investimento, rendimenti di polizze assicurative, interessi e dividendi) sia i redditi diversi (capital gains), per i quali l’aliquota di tassazione è attualmente pari al 26% (o al 12,50% per gli investimenti in titoli di Stato ed equiparati).

Sono escluse dall’agevolazione soltanto alcune limitate tipologie di redditi derivanti da strumenti finanziari che non possono essere di per sé detenuti nei PIR, ossia i redditi derivanti da partecipazioni “qualificate” e, in generale, quelli che concorrono a formare il reddito complessivo dell’investitore (ad esempio, proventi dei Fondi comuni d’investimento “non armonizzati”).

Oltre al beneficio della detassazione delle rendite finanziarie, la disciplina prevede altresì che gli strumenti finanziari detenuti nel PIR siano esenti dall’imposta di successione. In caso di decesso del titolare del PIR, ferma l’esenzione dal tributo successorio del trasferimento per causa di morte degli strumenti finanziari ivi contenuti, il piano decade, non potendo l’erede proseguire il PIR acceso dal de cuius.

Destinatari e limiti

La clientela cui è possibile offrire il Piano Individuale di Risparmio a lungo termine è costituita esclusivamente dalle persone fisiche residenti ai fini fiscali in Italia, per gli investimenti effettuati al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale. Il PIR non può essere quindi sottoscritto né da società ed enti, sia commerciali che non commerciali, né da ditte individuali.

La soluzione PIR può essere accesa esclusivamente nell’ambito di rapporti mono-intestati, poiché per legge non sono ammessi piani di risparmio intestati a più titolari. Ciascuna persona fisica non può essere contestualmente titolare di più di un PIR.

Per ogni anno non può essere investito nel PIR un importo superiore a Euro 30 mila.
Oltre al suddetto limite annuale, è previsto anche un limite complessivo dell’investimento nel PIR pari, per ciascuna persona fisica, a Euro 150 mila.
Una volta raggiunta la cifra massima di Euro 150 mila non possono essere effettuati altri versamenti o conferimenti nel piano. Riguardo al limite di 150mila euro l’amministrazione finanziaria dovrà chiarire se la persona fisica ha la possibilità di sottoscrivere più di un PIR durante la sua vita oppure solo uno.

Per verificare il rispetto dei limiti sopraindicati, si tiene conto del costo di sottoscrizione o acquisto degli strumenti finanziari in cui è investito il PIR, mentre non assumono rilevanza le successive variazioni del valore di mercato degli strumenti stessi.

Va tenuto presente che l’investimento nel PIR può riguardare anche strumenti finanziari che il titolare già detenga nell’ambito di altri rapporti di propria pertinenza.

Per questa ipotesi, è previsto espressamente che il conferimento nel PIR di strumenti finanziari si consideri “cessione a titolo oneroso”, poiché determina il passaggio da un regime di imposizione ordinaria al regime di esenzione del PIR.

Pertanto, pur non verificandosi l’effettivo disinvestimento/reinvestimento dello strumento finanziario conferito, l’intermediario deve in questi casi applicare la ritenuta o l’imposta sostitutiva, con l’aliquota ordinaria, sui redditi maturati fino alla data del conferimento. In questo caso, ovviamente, il valore da assumere per verificare il rispetto dei limiti sopra indicati, è il “valore di realizzo” alla data del conferimento.

Nota bene:
Per operare in acquisto sul fondo PIR è necessario certificare il domicilio tramite cdc o codice di sicurezza.

Vincoli di detenzione

Per beneficiare dell’esenzione da tassazione gli strumenti finanziari in cui è investito il PIR devono essere detenuti nel piano per almeno cinque anni. Con riguardo all’investimento in quote di “Fondi PIR”, il vincolo di detenzione quinquennale riguarda direttamente il titolare del piano che deve quindi mantenere le quote del Fondo nel PIR per il periodo minimo di cinque anni; il Fondo PIR in cui è investito il piano è invece libero di negoziare gli asset del proprio patrimonio senza vincoli temporali.

Qualora il titolare del piano effettui la cessione o il disinvestimento degli strumenti finanziari prima dei cinque anni di detenzione nel piano, è prevista l’immediata perdita del regime di esenzione per il singolo strumento ceduto o disinvestito e il conseguente obbligo per l’intermediario di assoggettare i redditi realizzati attraverso la cessione/il disinvestimento “anticipati” alle ordinarie ritenute o imposte sostitutive.

E’ inoltre previsto il recupero della tassazione da parte dell’intermediario di eventuali redditi di capitale che, sempre a fronte dello strumento ceduto/disinvestito, l’investitore abbia percepito in esenzione durante la detenzione nel piano; quest’ultima casistica non ha rilevanza per i Fondi PIR “ad accumulazione”, non essendo prevista la distribuzione di proventi periodici.

Le operazioni che, ove disposte dal Cliente prima dei suddetti cinque anni, determinano la perdita dell’esenzione, comprendono la cessione dello strumento finanziario o il trasferimento dal rapporto PIR a un rapporto con diversa intestazione, nonché, con specifico riguardo ai Fondi comuni di investimento, il rimborso delle quote e gli “switch”, ossia i passaggi da un comparto ad un altro dello stesso Fondo (non fanno invece venir meno l’esenzione gli switch tra classi diverse di uno stesso comparto).

Solo nel caso in cui lo strumento finanziario venga rimborsato a scadenza (e non quindi a seguito di disposizione dell’investitore) il beneficio fiscale è mantenuto, a condizione che il controvalore conseguito sia reinvestito nell’ambito del piano entro 30 giorni dal rimborso.
Nelle anzidette ipotesi di cessione o disinvestimento degli strumenti finanziari detenuti nel piano, per il computo dei cinque anni di detenzione l’intermediario applica il “criterio FIFO (First In First Out)”, considerando gli strumenti con medesimo ISIN, e determina l’eventuale reddito da assoggettare a tassazione sulla base del costo medio ponderato dell’anno di sottoscrizione o acquisto (“CMP annuo”), anch’esso sempre in riferimento al medesimo ISIN.

Chiusura e minusvalenze

Alla chiusura del PIR, le eventuali minusvalenze realizzate sugli strumenti finanziari detenuti nel piano, che non siano state utilizzate a fronte di eventuali plusvalenze imponibili nell’ambito del piano stesso, possono essere certificate dall’intermediario, al fine di consentirne la compensazione, entro l’ordinario termine dei quattro anni successivi a quello di realizzo, con le plusvalenze realizzate nell’ambito di altri rapporti in regime di risparmio amministrato detenuti dal titolare, presso lo stesso o diverso intermediario, ovvero in regime dichiarativo.

Il "PIR" Fineco

FinecoBank, intende offrire ai propri clienti l’adesione al PIR mediante la sottoscrizione di un Deposito Titoli PIR, al fine di non vincolarli alla sottoscrizione di tutto il piano attraverso un unico Fondo.

In questa prima fase, Fineco mette però a disposizione solo il Fondo PIR Pioneer Risparmio Italia Pioneer Risparmio Italia è un fondo comune aperto conforme alla normativa PIR, che prevede la totale esenzione fiscale, sui redditi da capitale e redditi diversi ed esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni, a fronte di un periodo minimo di detenzione dell’investimento pari a 5 anni.

Il fondo è un Multi-Asset flessibile, inserito nella categoria assogestioni Bilanciati Obbligazionari, che avrà come parametro di riferimento:

20% Ftse Mid Cap Italia; 55% BofA ML Euro Large Corporate; 25% Euro Govt 1-3 anni.

Il fondo, come da normativa, dovrà mantenere un investimento di almeno il 70% in strumenti finanziari di emittenti italiani o con stabile organizzazione* in Italia, senza alcun limite di dimensioni, di questi il 30% (21% sul totale del fondo) in strumenti finanziari small-mid cap di emittenti italiani o con stabile organizzazione* in Italia.

CARATTERISTICHE

  • Isin: IT0005238966 Classe A
  • Tipologia: Fondo comune di diritto Italiano
  • Categoria Morningstar: Bilanciato Obbligazionario
  • Gestore: Pioneer Investment Investment Management SGRpA
  • Divisa: Euro
  • Investimento minimo iniziale e successivo: 50 Euro
  • Operazioni previste: sottoscrizioni e rimborsi (non switch)
  • Modalità di sottoscrizione: solo PIC (In fase iniziale di lancio)

PRICING ALLA CLIENTELA

  • Commissione di sottoscrizione: Max 2,00%
  • Commissione di gestione: 1,20%
  • Commissione di rimborso: non previste

Modalità operative e modulistica

La sottoscrizione del Deposito PIR è disponibile tramite PFA o dal sito Fineco.
Una volta sottoscritta l’apertura del Deposito PIR tramite PFA, il cliente potrà accedere alla sottoscrizione del Fondo PIR Pioneer Risparmio Italia anche direttamente online, sul sito www.finecobank.com 

Per poter sottoscrivere il Deposito PIR e, conseguentemente il Fondo “Pioneer Risparmio Italia” il cliente deve essere una persona fisica fiscalmente residente in Italia, titolare di un rapporto di conto corrente e relativo deposito titoli presso Fineco Bank a lui unicamente intestato.

In presenza di cliente con rapporti cointestati, per la sottoscrizione del Fondo PIR sarà necessario e obbligatorio preventivamente aprire un conto mono intestato ad ognuno dei cointestatari interessato alla sottoscrizione.

Ciascuno di loro infatti potrà attivare un PIR con Fineco esclusivamente se intestatario di un conto corrente e di un deposito titoli a lui unicamente riconducibili.

Non è invece ammessa la sottoscrizione di Piani PIR a clienti:

  1. Small Business 2
  2. Persone Giuridiche
  3. Fiduciarie
  4. Non residenti fiscalmente in Italia

Per poter accedere alla sottoscrizione del Fondo, il cliente dovrà sottoscrivere il Contratto di apertura del Deposito titoli PIR ed il relativo allegato, nell’ambito del quale attesta alla Banca di non essere intestatario di un PIR presso altri Intermediari (manleva).

La sottoscrizione del Contratto di apertura Deposito Titoli PIR ed Allegato può essere effettuata in Web Collaboration con firma digitale oppure in modalità tradizionale cartacea.

E’ necessario compilare integralmente la modulistica, firmare il contratto in tutti gli spazi previsti e spedirla a:

Fineco Bank S.p.A.
MOR
Via Rivoluzione d’Ottobre,16
42123 Reggio Emilia

Non sono ammesse sottoscrizioni nell’ambito del Deposito legato ad un Contratto Fineco Advice+ o Fineco Advice, né nell’ambito di “collegati”.

Controllo dei limiti di sottoscrizione

Dato che, come sopra descritto, in questa fase, la sottoscrizione del Fondo PIR viene effettuata nell’ambito del normale Deposito a Custodia, Deposito che non prevede i controlli previsti dalla normativa inerente ai PIR, tali controlli verranno effettuati come di seguito descritto.

In fase di inserimento di sottoscrizione superiore ai 30.000 euro verrà visualizzato un warning bloccante in quanto l’importo massimo previsto per ogni anno è di 30.000 euro (non si potrà superare tale limite).

Qualora invece si dovesse inserire una sottoscrizione di 10.000 euro, un cliente che ha già sottoscritto 30.000 euro (limite massimo consentito), non prevedendo sul Deposito a Custodia controlli “cumulativi” ma solo controlli sulle singole operazioni, non bloccherebbe l’inoltro dell’ordine.

Sarà la SGR ad effettuare i controlli sulla base del codice fiscale del sottoscrittore ed in questo caso rifiuterebbe l’ordine, restituendolo a Fineco come “non eseguito”.

Ricordiamo infine che l’eventuale rimborso entro l’anno libera il plafond consentendo al cliente di effettuare altre sottoscrizioni, purchè sia rispettato il limite dei 30.000 euro.

Esempio: un cliente ha sottoscritto 30.000 euro il 01/04/2017 e successivamente ne disinveste 10.000 euro, entro il 31/12/2017 potrà eseguire altre sottoscrizioni per un massimo di 10.000 euro.