Il tuo profilo personale MiFID

A partire dal 1° novembre 2007 sono in vigore in Italia le previsioni di cui alle direttive europee 2004/39/CE - MiFID - e 2006/73/CE recante le relative misure di esecuzione, come recepite dal decreto n. 164/2007.

Il documento è consultabile dall'area pubblica del sito Fineco, in APRI IL CONTO, Tutte le condizioni, Normativa MiFID. 

Il quadro regolamentare di attuazione è stato completato con l'emanazione dei regolamenti CONSOB e del regolamento congiunto CONSOB/Banca d'Italia.

A tal proposito, di seguito, siamo a riportare le principali novità introdotte dalla suddetta normativa.

I. La nuova disciplina estende, innanzitutto, la nozione di "strumenti finanziari e di "servizi di investimento", ricomprendendo, fra l'altro, in questi ultimi, il servizio di "consulenza in materia di investimenti".

II. Si prevede che i clienti ricevano dagli intermediari tutte le informazioni necessarie perché possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole; a tal fine, i medesimi intermediari forniranno ai propri clienti, in modo ancor più trasparente e dettagliato, informazioni riguardanti, fra l'altro: i propri dati societari, i servizi di investimento prestati, la natura ed i rischi dei prodotti e strumenti finanziari trattati, i costi e gli oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento, i compensi e le commissioni versate o percepite in relazione alla prestazione dei medesimi (cd. "incentivi), oltre che le comunicazioni pubblicitarie e promozionali.

Nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori, gli intermediari devono adottare ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con gli investitori e a gestirli in modo da evitare che possano incidere negativamente sugli interessi dei clienti medesimi; nel caso in cui tali misure non risultassero sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere all'interesse del cliente possa essere evitato, gli intermediari devono informare il cliente, prima di agire per suo conto, della natura generale e/o delle fonti del conflitto.

III. Il quadro normativo in argomento, inoltre, richiede agli intermediari di riqualificare la propria clientela, in base alla più articolata classificazione di nuova introduzione, in: "cliente al dettaglio" (categoria residuale composta dai clienti che non rientrano nelle altre categorie di seguito indicate), "cliente professionale" (il cliente che possiede l'esperienza e la competenza necessarie per prendere le proprie decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi che assume) e "controparte qualificata" (particolare categoria di clienti professionali, in cui rientrano, ad esempio, gli enti creditizi e le imprese di assicurazione) e, conseguentemente, di adottare, a seconda della tipologia di cliente, differenti regole di condotta e livelli di tutela (massimo per il "cliente al dettaglio" e minimo per la "controparte qualificata"), che consistono in un maggiore o minore grado di informazione e comunicazione al cliente, e libertà operativa per lo stesso. Il cliente, peraltro, potrà prossimamente richiedere all'intermediario, in qualsiasi momento, una differente classificazione rispetto a quella dalla medesima assegnata, al fine di ottenere un differente livello di tutela.

IV. Di fondamentale rilievo è, inoltre, il diverso assetto regolamentare introdotto affinchè gli intermediari possano valutare l'operatività della propria clientela. La verifica sarà, infatti, graduata a seconda del servizio di investimento offerto e della complessità degli strumenti finanziari interessati. La nuova disciplina prevede che gli intermediari i) per l'operatività da realizzarsi nell'ambito dei servizi di "consulenza in materia di investimenti" e di "gestione individuale di portafogli", procedano con la valutazione di "adeguatezza" ; ii) nell'ambito degli altri servizi di investimento, effettuino un giudizio di "appropriatezza" dello strumento o del servizio offerti o richiesti; iii) escludano da ogni valutazione la sola operatività resa -nell'ambito dei servizi di "esecuzione di ordini per conto dei clienti" e "ricezione e trasmissione ordini"- in modalità di "mera esecuzione o ricezione di ordini", a condizione che i suddetti servizi siano connessi a determinati strumenti finanziari non complessi e prestati su iniziativa del cliente che sia stato previamente informato dell'esclusione della protezione offerta dalle disposizioni normative in materia di valutazione di "appropriatezza" (cd. Execution only).

Al fine di poter valutare l'operatività degli investitori secondo le regole sopra indicate, gli intermediari dovranno aver prima richiesto ai propri clienti una serie di informazioni riguardanti la propria conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante in base al tipo specifico di prodotto o servizio, per la valutazione di "appropriatezza", e, per la valutazione di "adeguatezza", anche quelle riguardanti la loro situazione finanziaria ed i loro obiettivi di investimento.

La normativa prevede, peraltro, che gli intermediari non possano prestare al cliente i servizi di "consulenza in materia di investimenti" e la "gestione di portafogli" nel caso in cui non abbiano ottenuto tutte le informazioni sopra indicate, necessarie per esprimere il giudizio di "adeguatezza".

V. Con riferimento ai servizi di ricezione, trasmissione ed esecuzione di ordini, in conseguenza del superamento dell'obbligo di concentrazione degli scambi nei mercati regolamentati ed al nuovo contesto in cui si confronteranno le diverse sedi di esecuzione degli ordini in competizione fra loro , la nuova disciplina prevede che gli intermediari adottino tutte le misure ragionevoli e, a tal fine, pongano in essere meccanismi efficaci per ottenere in occasione dell'esecuzione di ordini il miglior risultato possibile per i loro clienti (cd. Best Execution in area pubblica del sito Fineco, APRI IL CONTO, Tutte le condizioni, Normativa MiFID), avendo riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della medesima esecuzione.

Gli intermediari, pertanto, dovranno adottare una strategia di esecuzione degli ordini (cd. Execution Policy in area pubblica del sito Fineco, APRI IL CONTO, Tutte le condizioni, Normativa MiFID) finalizzata ad individuare, per ciascuna categoria di strumenti, almeno le sedi di esecuzione che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile.

In ogni caso, qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, gli intermediari dovranno eseguire l'ordine attenendosi, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute, a tali istruzioni.

Trasmissione Ordini e Best Execution Policy

FinecoBank si riserva la facoltà di internalizzare gli ordini effettuati dalla clientela, in particolari condizioni di mercato, nel rispetto della normativa MiFID.

Il cliente ha comunque facoltà di impartire istruzioni specifiche per l'esecuzione dell'ordine direttamente sul mercato regolamentato.
 
La procedura prevede l'invio di un fax al numero 02.30348.3008 che dovrà contenere:

- il numero di conto corrente
- il numero del dossier titoli
- l'indicazione di non volersi avvalere dell'internalizzazione degli ordini sul singolo  mercato, ad esempio il mercato azionario italiano.

Il documento dovrà essere compilato e firmato da tutti gli intestatari del conto corrente.

Servizi standard

Raccolta e trasmissione/Esecuzione di ordini - Collocamento (Servizi Standard)

Tali servizi, offerti in automatico al cliente quando opera online, consistono nell'esecuzione degli ordini del cliente per i quali la Banca valuta l'appropriatezza dei prodotti e strumenti finanziari che ne formano oggetto rispetto alle sue conoscenze ed esperienze.
Si distinguono, in effetti, solo per aspetti meramente tecnici: la Raccolta e trasmissione di ordini e l'Esecuzione di ordini riguardano strumenti finanziari già circolanti sui mercati finanziari e per i quali la Banca si avvale per l'esecuzione di un altro intermediario negoziatore (raccolta e trasmissione), o vi provvede direttamente (esecuzione); il Collocamento riguarda invece i prodotti e strumenti finanziari di nuova emissione nonché quelli che presuppongono un accordo di collocamento e distribuzione tra la Banca e l'emittente o la società prodotto (ad esempio Fondi e Sicav) e sono per questo congiuntamente considerati e definiti come Servizi Standard.

Servizio execution only

Il servizio di mera esecuzione di ordini (cd. “execution only”) è una modalità di svolgimento dei servizi di esecuzione di ordini e di ricezione e trasmissione di ordini prestati dalla Banca, a valere esclusivamente su strumenti finanziari non complessi, in base al quale, al ricorrere di determinate condizioni, l'intermediario esegue l'ordine senza dover valutare se l'operazione è appropriata rispetto alle tue caratteristiche e, conseguentemente, non sei tenuto a fornire informazioni alla Banca. Di norma, tale servizio è adatto a chi già ha una buona esperienza e conoscenza in materia di investimenti.

Poiché in questo caso non benefici della protezione offerta dal controllo di appropriatezza altrimenti svolto dalla Banca, si tratta di una modalità che la normativa ammette esclusivamente qualora ricorrano le seguenti condizioni:

 

il servizio si riferisce esclusivamente a uno dei seguenti strumenti finanziari non complessi:

-        azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato (o in un mercato equivalente di un paese terzo o in un sistema multilaterale di negoziazione, ad esclusione delle azioni di OICR diversi dagli OICVM e delle azioni che incorporano uno strumento derivato), strumenti del mercato monetario (ad es. operazioni di pronti contro termine),

-        obbligazioni o altre forme di debito cartolarizzato, ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, o in un sistema multilaterale di negoziazione, ad esclusione di quelle che incorporano uno strumento derivato o una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio associato);

-        strumenti del mercato monetario, ad esclusione di quelli che incorporano uno strumento derivato o una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio associato

-        azioni o quote di OICVM, ad esclusione degli OICVM strutturati di cui all’articolo 36, paragrafo 1, comma 2, del regolamento (UE) n. 583/2010

-        depositi strutturati, ad esclusione di quelli che incorporano una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio del rendimento o il costo associato all’uscita dal prodotto prima della scadenza

-        altri strumenti finanziari non complessi, che soddisfano i criteri specificati dall’articolo 57 del regolamento (UE) 2017/565;

obbligazioni o altri titoli di debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato), OICR armonizzati ed altri strumenti finanziari non complessi.

 

il servizio è prestato ad iniziativa del cliente;

 

il cliente è stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, l’intermediario non è tenuto a valutare l’appropriatezza e che pertanto l’investitore non beneficia della protezione offerta dalle relative disposizioni;

 

l’intermediario rispetta gli obblighi in materia di conflitti di interesse.

 

Fineco offre il servizio di Execution Only solo mediante i canali internet e telefono, non attraverso i propri Consulenti Finanziari; gli strumenti finanziari con riferimento ai quali il servizio è prestato sono indicati nel prospetto Schema servizi

Servizio di consulenza

Il servizio di consulenza retail prestato dalla Banca consiste nel fornire al Cliente raccomandazioni personalizzate, dietro sua espressa richiesta o su iniziativa della Banca stessa, con riferimento ad una o più operazioni - anche fra loro collegate relative a strumenti finanziari e a  prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione. La Banca fornisce al Cliente soltanto raccomandazioni che risultano a lui adeguate previa valutazione di adeguatezza.

La Banca effettua la valutazione di adeguatezza tenendo conto del portafoglio del Cliente e delle informazioni da questo fornite con l’intervista MiFID. Nella prestazione del servizio di consulenza la Banca individua, tra le operazioni adeguate per il Cliente, quella che può soddisfare le esigenze di investimento dello stesso, valutate dalla Banca con riferimento alla situazione complessiva del suo Portafoglio.

Consulenza Fornita
:
consiste nel fornire raccomandazioni personalizzate riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta al cliente o è basata sulla considerazione delle sue caratteristiche. Fineco offre questa tipologia di consulenza solo attraverso i propri Personal Financial Advisor ed esclusivamente riguardo a predefiniti strumenti e prodotti finanziari.

Consulenza Richiesta:
consiste nella sola valutazione di adeguatezza degli ordini che il cliente dispone tramite PFA ma  per sua autonoma iniziativa. Fineco offre questa tipologia di consulenza solo attraverso i propri PFA. Tutti gli strumenti e prodotti finanziari, disponibili sulla piattaforma del promotore finanziario, possono essere oggetto di Consulenza Passiva.
Fineco avverte il cliente qualora l'ordine impartito di sua iniziativa risulti non adeguato; in tal caso, se il cliente deciderà di voler comunque proseguire nello svolgimento dell'operazione, potrà farlo nell'ambito dei Servizi Standard, con i corrispondenti livelli di tutela.

A fronte di ogni consulenza prestata, il PFA deve rilasciare al cliente il verbale di consulenza che descrive le caratteristiche di ogni singolo strumento o prodotto finanziario consigliato e ne attesta l'adeguatezza rispetto al profilo di rischio  del cliente. Il PFA può consigliare unicamente prodotti e strumenti finanziari adeguati al Profilo di rischio secondo i criteri definiti dalla Banca.

Il servizio di consulenza si esaurisce, in ogni caso, con la comunicazione al Cliente dell'esito della valutazione di adeguatezza effettuata dalla Banca. Pertanto, la Banca non ha alcun obbligo nei suoi confronti nel caso in cui, successivamente al conferimento dell'ordine, il servizio di investimento, lo strumento/il prodotto finanziario acquistato/sottoscritto non risulti più adeguato a causa di un incremento della sua rischiosità e/o di un mutamento del Profilo Finanziario del cliente.

Consulenza con Personal Financial Advisor

Attraverso questo servizio puoi ottenere dalla Banca la valutazione dell'adeguatezza rispetto al tuo Profilo Finanziario di tutte e sole le operazioni che disporrai attraverso lo Specialista d'Investimenti; in tal caso vale quanto indicato per il Servizio di Consulenza

Le operazioni da te disposte autonomamente via internet o telefono, invece, si intenderanno realizzate nell'ambito dei Servizi Standard o, qualora tu l'abbia espressamente richiesto, in modalità Execution Only, con applicazione dei connessi minori livelli di tutela.

Appropriatezza, adeguatezza e informazioni

I controlli di appropriatezza e adeguatezza degli ordini dei clienti (relativi a servizi d'investimento, prodotti e strumenti finanziari) da parte della Banca sono due dei principali meccanismi di protezione dei clienti previsti dalla normativa. 

L'obiettivo della Banca è quello di offrire servizi sempre più aderenti alle tue caratteristiche ed alle tue esigenze di investimento. In questo contesto, la raccolta delle informazioni oggetto dell' “Intervista MiFID”, finalizzate all'effettuazione della verifica di adeguatezza, è fondamentale per la Banca al fine di agire nel migliore dei tuoi interessi.

Mediante la valutazione di adeguatezza, FinecoBank verifica che l'investimento sia in linea con le tue caratteristiche, come risultanti dalle risposte fornite al questionario MiFID nonché attraverso ulteriori informazioni in possesso della Banca.

Le informazioni sono raccolte dalla Banca prima della prestazione dei servizi e delle attività di investimento e sono considerate valide 3 anni.
Le risposte fornite all’intervista possono essere aggiornate in qualsiasi momento direttamente online in area riservata del sito Fineco alla sezione “Gestione conto | Profilo personale”.

E' quindi nel tuo interesse che Fineco ti chieda tali informazioni attraverso apposito questionario che è composto da due parti:

  • una relativa alle informazioni utili a definire il livello di conoscenza ed esperienza in materia di investimenti (strumenti/prodotti appropriati) di ciascuna persona fisica a qualunque titolo legittimata ad operare nell'ambito del contratto predetto (cd. “Intervista Appropriatezza”)
  • un’altra relativa alle informazioni, sulla situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento (cd. “Intervista Adeguatezza”).

Le informazioni fornite costituiscono quindi elemento essenziale per una corretta valutazione sugli strumenti finanziari acquistati o proposti in consulenza; pertanto è nel tuo interesse fornire informazioni complete, puntuali, veritiere ed aggiornate, nonché informare tempestivamente la Banca di eventuali variazioni rilevanti.

 In particolare, la Banca valuta se i tuoi ordini sono:

appropriati tenuto conto delle risposte da te fornite alle domande di cui alla lettera a) e b) e alle operazioni che nel tempo svolgerai in Fineco;
   
adeguati rispetto al tuo profilo di rischio, determinato in base a tutte le risposte da te fornite.

La valutazione di appropriatezza degli ordini, propria dei Servizi Standard, consiste nel verificare che tu abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che il prodotto/strumento finanziario o il servizio d'investimento offerto o richiesto comporta. Se Fineco dispone delle necessarie informazioni può effettuare questa valutazione e segnalare nel caso una eventuale inappropriatezza. In ogni caso, tenuto conto delle avvertenze ricevute, potrai sempre decidere di annullare l'ordine o confermarne la richiesta di esecuzione. 

Se Fineco non dispone delle informazioni necessarie, viceversa, ti avverte dell'impossibilità di compiere tale valutazione.

Al termine della compliazione del questionario, ti saranno segnalati, direttamente in area riservata del sito alla sezione "profilo" quali sono gli strumenti finanziari in funzione delle risposte fornite.

La verifica di adeguatezza prevede una serie di domande utili a determinare la precisa situazione patrimoniale e finanziaria del cliente.

La valutazione di adeguatezza degli ordini, propria del Servizio di Consulenza e del servizio di Gestione di Portafogli*, consiste nel verificare che l'operazione in esame soddisfi i seguenti criteri:

corrisponda ai tuoi obiettivi d'investimento;
   
sia di natura tale che tu sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento, compatibilmente con i tuoi obiettivi d'investimento;
   
sia di natura tale per cui tu possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del tuo portafoglio.

 

La Banca, attraverso i suoi Specialisti d'Investimento, può sottoporti proposte d'investimento personalizzate (cosiddetta Consulenza attiva) solo se valuta che siano adeguate al tuo profilo di rischio.
Ricordiamo che la valutazione dell'adeguatezza rispetto al tuo profilo di rischio viene effettuata solo sulle operazioni che disporrai attraverso un Personal Financial Advisor.

Sottolineiamo che la mancanza di risposte complete al questionario (almeno alle prime 5 domande), non consentendo a Fineco di valutare l'adeguatezza delle tue operazioni, impedirà lo svolgimento dei servizi di Consulenza e di collocamento delle Gestioni di Portafogli.

Le valutazioni di appropriatezza e di adeguatezza espresse da Fineco, quando riguardano ordini riferiti a rapporti cointestati, sono relative:

al soggetto che dispone l'ordine, se l'operazione è effettuata via internet o telefono (in questo caso viene effettuata solo la valutazione di appropriatezza);
   
al cointestatario con il minor grado di conoscenza ed esperienza (per la valutazione di appropriatezza) o con il profilo di rischio di livello inferiore (per la valutazione di adeguatezza), se l'operazione è effettuata tramite un Personal Financial Advisor nell'ambito del servizio di consulenza.

 

Ciò in quanto, mentre nel primo caso l'identificazione dell'ordinante avviene attraverso il codice unico personale ed è perciò sempre univoca, nel secondo caso l'ordine può essere sottoscritto congiuntamente da più soggetti cointestatari del rapporto.

*Fineco non presta direttamente tale servizio ma colloca quello offerto da altri intermediari.

Target Market

Il produttore e il distributore di un prodotto finanziario, prima della commercializzazione di un prodotto e nel continuo, sono tenuti a individuare, nell’ambito del loro ruolo, il mercato di riferimento o “Target Market”. È, inoltre, necessario assicurare che il prodotto sia distribuito conformemente al mercato di riferimento.

Il Target Market identifica la tipologia di cliente per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi un prodotto è compatibile e la sua valutazione, in linea con quanto previsto dagli Orientamenti ESMA (l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), è effettuata considerando i seguenti driver:

Tipologia di clienti a cui è rivolto il prodotto: la tipologia di cliente a cui è rivolto il prodotto. Tale precisazione dovrebbe essere fatta in base alla classificazione dei clienti di cui alla MiFID II di «clienti al dettaglio», «clienti professionali» e/o «controparti qualificate».

Conoscenze ed esperienza: le conoscenze che i clienti di riferimento dovrebbero avere in merito a elementi quali: la tipologia di prodotto pertinente, le caratteristiche del prodotto e/o le conoscenze in aree tematiche correlate che aiutino a comprendere il prodotto. Ad esempio, per i prodotti strutturati con profili di rendimento complessi, le imprese potrebbero precisare che gli investitori di riferimento dovrebbero avere conoscenze inerenti al funzionamento di tale tipologia di prodotto e i risultati probabili derivanti dal prodotto. Per quanto concerne l’esperienza, l’impresa potrebbe descrivere l’esperienza pratica di cui i clienti di riferimento dovrebbero disporre mediante elementi quali: la tipologia del prodotto pertinente, le caratteristiche pertinenti del prodotto e/o l’esperienza in aree tematiche correlate. In alcuni casi, le conoscenze e l’esperienza possono essere correlate (vale a dire che un investitore privo di esperienza o con un’esperienza limitata potrebbe essere un cliente di riferimento valido qualora la lacuna relativa all’esperienza fosse colmata da conoscenze approfondite).

Situazione finanziaria con attenzione rivolta alla capacità di sostenere le perdite: le perdite che i clienti di riferimento dovrebbero essere in grado di e disposti a sostenere (ad esempio, dalle perdite di minore entità alla perdita totale)e qualora sussistano obblighi di pagamento supplementari che potrebbero superare l’importo investito (ad esempio, le richieste di margini)..

Tolleranza al rischio e compatibilità del profilo di rischio/rendimento del prodotto rispetto al mercato di riferimento: l’attitudine generale che i clienti di riferimento dovrebbero adottare in relazione ai rischi di investimento. Le attitudini fondamentali ai rischi dovrebbero essere classificate (ad esempio, «orientato al rischio o speculativo», «equilibrato», «prudente») e descritte con chiarezza. Tale attitudine potrebbe essere individuata utilizzando l’indicatore di rischio definito dal regolamento sui prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) o la direttiva OICVM, ove applicabile.

Esigenze e obiettivi dei clienti: gli obiettivi di investimento e le esigenze dei clienti di riferimento per i quali un prodotto è concepito, ivi compresi gli obiettivi finanziari più ampi dei clienti di riferimento o la strategia generale da essi seguita al momento di investire. Ad esempio, sarebbe possibile fare riferimento all’orizzonte di investimento previsto (numero di anni previsto di mantenimento dell’investimento)..

Fineco, nelle vesti di distributore, al momento dell’inserimento di un ordine, verifica che questi driver siano coerenti rispetto al profilo del Cliente che sta operando valutando, in base all’operatività pregressa e alle risposte fornite all’interno del Questionario MiFID:

  • La classificazione del Cliente
  • Il livello di conoscenza ed esperienza del Cliente
  • La capacità del Cliente di sostenere le perdite
  • La tolleranza al rischio del Cliente
  • Le finalità dell’investimento dichiarate dal Cliente
  • L’orizzonte temporale del Cliente.

Nell’ambito dei c.d. servizi esecutivi (i.e. Esecuzione ordini per conto dei clienti, Ricezione e Trasmissione di Ordini, Collocamento, non abbinati a servizi di consulenza):

  • in base alle informazioni rilasciate dal Cliente tramite compilazione e sottoscrizione del questionario MiFID, qualora anche uno solo di questi driver non fosse coerente con il Target Market del prodotto oggetto dell’operazione (i.e. Target Market Negativo), Fineco informa il Cliente con apposito warning in fase di inserimento dell’ordine.
  • nel caso in cui il Cliente si rifiuti di rilasciare le informazioni richieste o compili parzialmente il questionario MiFID (es. solo sezione di Conoscenza ed Esperienza), la Banca informa il Cliente, attraverso apposito warning in fase di inserimento dell’ordine, sull’impossibilità di effettuare il controllo di Target Market su tutti i suddetti driver.

Nell’ambito del servizio di Consulenza (all’interno del quale la Banca effettua la valutazione di adeguatezza con approccio di portafoglio) sono consentite operazioni in Target Market Negativo, esclusivamente in presenza di specifici benefici sul portafoglio del cliente derivanti dall’operazione oggetto di valutazione, con relativa disclosure al cliente.

Iniziativa ordine consigliata

Seguendo le indicazioni dello Specialista di Investimenti

Con questa scelta dichiari che tutti gli ordini che disporrai via internet e telefono, salvo diversa istruzione particolare da te fornita in quell'occasione, dovranno intendersi originati da una specifica raccomandazione personalizzata a te rivolta dalla Banca (attraverso uno Specialista d'investimenti) nell'ambito del servizio di Consulenza (Attiva).

Si intende che tale scelta troverà applicazione solo se entrambe le condizioni seguenti risulteranno soddisfatte:

il servizio prestato è quello di Consulenza
   
l'ordine è relativo ad un prodotto/strumento finanziario compreso tra quelli selezionati dalla Banca per il servizio di Consulenza Attiva.

 

In ogni altro caso l'ordine dovrà intendersi disposto di tua autonoma iniziativa.

Se l'operazione, da te dichiarata frutto di raccomandazione personalizzata della Banca, risultasse non adeguata, la stessa sarà rifiutata in quanto non conforme alle prescrizioni normative e sarà segnalata al tuo Specialista d'Investimenti al quale potrai rivolgerti per valutare soluzioni di investimento alternative o la necessità di aggiornare il tuo Profilo Finanziario.

Iniziativa ordine autonoma

In autonomia
Con questa scelta dichiari che tutti gli ordini che disporrai via internet e telefono, salvo diversa istruzione particolare da te fornita in quell'occasione, dovranno intendersi originati da tua autonoma decisione e non da specifica raccomandazione personalizzata a te rivolta dalla Banca. Fineco valuterà comunque l'adeguatezza di questi ordini, se disposti nell'ambito del servizio di Consulenza (passiva).

Questa opzione risulta in ogni caso quella prescelta quando:

operi nell'ambito dei Servizi Standard o in modalità Execution Only; oppure
   
l'ordine è relativo ad un prodotto/strumento finanziario escluso da quelli selezionati dalla Banca per il servizio di Consulenza Attiva.

Politica sintetica dei conflitti di interesse

Il Gruppo FinecoBank (di seguito anche “il Gruppo) presta a livello interna-zionale una vasta gamma di servizi di investimento e servizi accessori nei confronti della propria clientela (di seguito anche “Servizi”).

Tale circostanza, unitamente alle molteplici attività esercitate dalle Società componenti il Gruppo – che spaziano, a titolo esemplificativo, dall’erogazio-ne del credito all’emissione di strumenti finanziari, all’attività di collocamento di strumenti finanziari di capitale o di debito e all’attività di asset manage­ment – accresce significativamente l’eventualità che possano emergere conflitti tra gli interessi di FinecoBank S.p.A. (di seguito anche “la Banca”) e quelli della clientela.

In conformità delle disposizioni previste dalla Direttiva 2014/65/UE sui mer-cati degli strumenti finanziari e al Regolamento Delegato (UE) 2017/565, Fi-necoBank S.p.A., Capogruppo del Gruppo FinecoBank:

  1. ha individuato, con riferimento ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati dal Gruppo, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa incidere nega-tivamente sugli interessi di uno o più clienti;
  2. definito ogni idonea misura per identificare e prevenire o gestire tali con-flitti di interesse;
  3. ha stabilito un idoneo sistema di registrazione dei conflitti di interessi. Si riepilogano di seguito, per ciascuno dei punti sopra indicati, le principali attività ed interventi posti in essere dal Gruppo.

    1. Ai fini dell’identificazione dei conflitti di interesse, sono state considerate le situazioni di conflitto esistenti (o potenzialmente esistenti) tra il Gruppo ed un cliente ovvero tra gli interessi di due o più clienti. Per ciascuna di tali categorie sono state, quindi, distintamente esaminate e valutate le ti-pologie di interessi riconducibili al Gruppo al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento e accessorio.
    2. Al fine di identificare, prevenire o gestire i conflitti di interesse, sono sta­te definite una serie misure organizzative a livello di Gruppo riconducibi-li, in via principale, alle seguenti categorie:
  • istituzione di barriere organizzative tra le società del Gruppo e le divi-sioni del Gruppo anche all’interno della stessa società;
  • implementazione di procedure interne atte a disciplinare i processi per la prestazione di determinati servizi di investimento potenzialmente confliggenti fra loro in modo da evitare potenziali effetti negativi per i clienti;
  • istituzione di barriere di tipo gerarchico (direzione separata delle strut-ture che svolgono attività tra loro conflittuali) e segregazione di fun-zioni. Nella gestione delle diverse fattispecie dei potenziali conflitti di interesse, infatti, particolare importanza è stata attribuita alle procedure e misure volte a garantire che i soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interessi possano svolgerle con un grado di indipendenza appropriato in relazione alle dimensioni e alle attività del Gruppo, nonché alla rilevanza del rischio che gli interessi del clien-te possano essere danneggiati.
  • istituzione di barriere di tipo informativo e di procedure interne atte a prevenire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività potenzialmente generatrici di interessi che posso-no confliggere con quelli del cliente.

Il Gruppo e la Banca hanno adottato un modello organizzativo basato su una struttura che comprende società specializzate in business diversi e, inoltre, segmenti di business specializzati su una specifica tipologia di clientela.

Tale impostazione si riflette sia nell’indipendenza gerarchica di ogni respon-sabile che assume decisioni nell’ambito di parametri predeterminati, sia in una separatezza di tipo gestionale ed informativo delle diverse società e/o divisioni del Gruppo, tutelando in tal modo la facoltà di assumere le decisioni in via autonoma da parte dei soggetti coinvolti nell’erogazione dei Servizi. La Banca si è anche dotata di una Politica Retributiva, approvata dal Consi­glio di Amministrazione. e dall’Assemblea dei Soci di FinecoBank sottoposta ad una revisione periodica la quale stabilisce principi affinché i meccanismi di incentivazione della struttura aziendale non siano contrari al miglior inte-resse del cliente.

Inoltre, l’attribuzione ad una apposita società della responsabilità sull’Asset Management, risponde all’esigenza di migliorare ulteriormente la separa-tezza delle funzioni di produzione da quelle di distribuzione dei prodotti di risparmio gestito.

Quale ulteriore misura organizzativa per la gestione dei conflitti di interesse è stata attribuita alla funzione di Compliance di FinecoBank – funzione di indirizzo e controllo indipendente - il compito di individuare e definire le modalità con le quali gestire i potenziali conflitti di interesse del Gruppo.

Il Gruppo si è dotato poi di un Codice di Condotta, adottato anche da Fi-necoBank, i cui principi mettono in luce gli standard legali ed etici che la Banca rispetta al fine di proteggere gli interessi dei Clienti, mitigare i rischi, essere conformi alle norme dei regolatori finanziari, assicurare trasparenza di mercato e salvaguardare le informazioni riservate.

La Banca ha adottato specifiche policy e processi per la prestazione dei Servizi tra le quali evidenziamo:

  • un processo che ha l’obiettivo di garantire, anche sulla base delle linee guida e policy di Gruppo, la coerenza alle normative esterne e interne dei prodotti, servizi ed iniziative commerciali offerti alla clientela della Banca, previa valutazione dell’impatto operativo, della rischiosità com-plessiva e delle implicazioni di natura reputazionale;
  • una policy di Product Governance relativa ai principi applicati per ga-rantire che la Banca persegua il miglior interesse dei clienti in tutte le fasi del ciclo di vita dei prodotti, sia quando opera come produttore, sia nell’attività di distribuzione di prodotti di terzi
  • una Pricing Policy volta a stabilire i criteri per la determinazione dei prez-zi del servizi e prodotti offerti in contropartita diretta alla clientela;
  • Execution/Transmission Policy finalizzata adad informare i clienti sulle scelte operate dalla Banca sulle modalità di negoziazione dei diversi strumenti finanziari.
  • Processo autorizzativo degli OBI (Outside Business Interest) volto all’i-dentificazione e gestione degli interssi personali dei dipendenti che po-trebbero confliggere con gli interessi della Banca e/o dei suoi clienti
  • Procedure per la valutazione di conformità degli incentivi percepiti dalla Banca nella prestazione dei servizi d’investimento.

Nei casi in cui le misure adottate per gestire i conflitti di interesse non siano ritenute sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi dei clienti, la Banca:

  • potrebbe valutare di non prestare il servizio, ovvero, nel caso in cui ci possa comunque essere un interesse preminente del cliente alla presta-zione del servizio, prima di agire per suo conto e in base alle modalità con cui il servizio viene prestato, informa il cliente della natura e delle fonti di tali conflitti di interesse e delle misure comunque adottate per mi-tigarli, affinché egli possa assumere una decisione informata sui servizi prestati.

    3. La Banca ha, inoltre, previsto la tenuta di un registro ove riportare le situazioni nelle quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che potenzialmente rischia di incidere negativamente sugli interessi di uno o più clienti.

Su richiesta del cliente, la Banca potrà fornire maggiori dettagli circa la politica adottata in materia di conflitti di interesse.

Preferenze di sostenibilità

Le domande della sezione “Preferenze di Sostenibilità” del questionario mirano a consentire alla Banca l’abbinamento delle caratteristiche connesse alla sostenibilità degli strumenti finanziari con le tue preferenze di sostenibilità, ai sensi della normativa di ambito MiFID (regolamento delegato MiFID II 565/2017).

In particolare, se desideri fornire maggiori dettagli sulle tue preferenze di sostenibilità, puoi esprimere preferenze specifiche verso:

  1. strumenti finanziari per i quali il cliente determina che una quota minima sia investita in investimenti ecosostenibili, cioè in investimenti che rispettano i requisiti di tutela dell’ambiente secondo la Tassonomia europea. Il regolamento europeo 852/2020 (“Tassonomia”) fissa infatti i requisiti affinché le attività in cui si investe possano essere definite sostenibili sotto il profilo ambientale (ecosostenibili).  
  2. strumenti finanziari per i quali il cliente determina che una quota minima sia investita in investimenti sostenibili, secondo il regolamento europeo 2088/2019 attinente all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR”). Il Regolamento SFDR definisce infatti gli investimenti sostenibili come quegli investimenti che contribuiscono a un obiettivo ambientale e/o sociale, a condizione che non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che siano rispettate prassi di buona governance.
  3. strumenti finanziari che considerano i principali effetti negativi (“Principal Adverse Impact - PAI”) sui fattori di sostenibilità, per i quali il cliente determina le modalità di presa in considerazione. I PAI rappresentano le c.d. “esternalità negative” delle attività economiche, ossia gli effetti negativi delle decisioni di investimento e delle consulenze in materia di investimenti sotto i profili ambientale, sociale, concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e la lotta alla corruzione attiva e passiva.