Informativa su abusi di mercato

Informativa in materia di abusi di mercato e misure di detection/rilevazione di ordini e operazioni sospette

Introduzione

Al fine di garantire l’integrità e la trasparenza dei mercati finanziari dell’Unione Europea, accrescere la tutela degli investitori e la fiducia in tali mercati, a far data dal 2014 il Legislatore comunitario ha varato il c.d. “pacchetto anti-market abuse” volto, da un lato, a istituire un quadro normativo armonizzato in materia di abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (insieme, “abusi di mercato”) nonché misure per prevenire e individuare tali abusi e, dall’altro, a stabilire le norme minime per le sanzioni applicabili.[1]

In particolare, per quanto attiene alle misure di detection, la regolamentazione sugli abusi di mercato prescrive l’obbligo, per qualunque soggetto predisponga o esegua a titolo professionale operazioni su strumenti finanziari, di dotarsi di dispositivi, processi e sistemi di monitoraggio efficaci al fine di intercettare e segnalare all’Autorità di Vigilanza competente gli ordini e le operazioni ritenute sospette[2].

In tale ottica, FinecoBank S.p.A. (o, la “Banca” o “Fineco”), rientrando fra i soggetti di cui al precedente paragrafo, si è dotata di un assetto organizzativo, di procedure operative e di controllo nonché di sistemi di sorveglianza idonei a garantire l’osservanza delle norme di legge e regolamentari previste in materia, tra cui, per l’appunto, l’individuazione e l’eventuale comunicazione all’Autorità di Vigilanza degli ordini e delle operazioni eseguite dalla clientela su qualsiasi strumento finanziario che risultino configurare condotte Market Abuse:

 

 

 

 

 

 

 

Abusi

di mercato

 

 

 

 

Informazioni privilegiate

 

Insider Trading

(Abuso di

informazioni privilegiate)

 

 

 

Non è consentito abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate così come raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate.

 

 

Comunicazione illecita di informazioni privilegiate

 

Non è consentito comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

 

 

 

Manipolazione

di mercato

 

Manipolazione operativa

 

 

 

Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

 

Manipolazione informativa

 

 

Fineco, pertanto, esorta tutta la propria clientela a porre attenzione, nelle diverse fasi di mercato, all’inserimento, revoca ed esecuzione di ordini, affinché non sia realizzata operatività non consentita, ovvero in contrasto con il regolare svolgimento delle negoziazioni.

Si ricorda, infatti, che il mancato rispetto delle norme in parola può comportare l’applicazione, da parte degli organi competenti, di sanzioni di natura penale e amministrativa secondo quanto definito dalla legislazione vigente cui si rimanda per i dettagli[3].

Per maggiori informazioni circa la normativa Market Abuse e consentire il regolare svolgimento delle negoziazioni sui mercati in cui si opera, invece, Fineco invita la clientela a consultare più diffusamente le fonti comunitarie e nazionali rese disponibili al link https://www.consob.it/web/area-pubblica/abusi-di-mercato.

Da ultimo, sono riportate di seguito alcune FAQ in materia di abusi di mercato per agevolare la conoscenza e la consapevolezza della clientela anche con riferimento alle condotte che possono configurare attività non consentita o ad ogni modo operatività potenzialmente sospetta di abuso di informazioni privilegiate (o “insider trading”), comunicazione illecita di informazioni privilegiate ovvero di manipolazione di mercato[4].

Si precisa che gli esempi indicati hanno la mera finalità di fornire una guida in favore della clientela, sono scritti in linguaggio non tecnico-giuridico, costituiscono una elencazione non esaustiva e non limitano l’ambito di applicazione delle fattispecie cui sono riferiti.

 

[1] Cfr. Regolamento (UE) N. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 e Direttiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 nonché, a livello nazionale, il D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 – c.d. “Testo Unico della Finanza” e s.m.i..

[2] Cfr. Regolamento (UE) N. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, art. 16.

[3] Si veda la Sezione V, Titolo I-bis, Capi II e III del Testo Unico della Finanza (Tuf), D.lgs. n. 58/1998.

[4] Cfr. Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 che integra il Regolamento (UE) n. 596/2014 per quanto riguarda, tra gli altri, gli indicatori di manipolazione del mercato e Comunicazione CONSOB n. DME/5078692 del 29-11-2005 ad oggetto: Esempi di manipolazione del mercato e di operazioni sospette indicati dal Committee of European Securities Regulators CESR) nel documento “Market Abuse Directive. Level 3 - First set of Cesr guidance and information on the common operation of the Directive”. Istruzioni per la segnalazione di operazioni sospette.

Che cosa è un’informazione privilegiata?

Per informazione privilegiata si intende un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente:

  • uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari,
  • in relazione agli strumenti derivati su merci, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti collegato;
  • in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d’asta correlati, uno o più di tali strumenti;

e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati o sui contratti a pronti su merci collegati.

Si considera che un’informazione abbia un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d’asta sulla base delle quote di emissioni.

Non è consentito:

  • abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate così come raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate;
  • comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

Quando si realizza un abuso di informazioni privilegiate?

Si ha un abuso di informazioni privilegiate quando una persona, in possesso di informazioni privilegiate:

  • utilizzi tali informazioni acquisendo o cedendo, per contro proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono[5];
  • raccomandi o induca, sulla base di tali informazioni, un’altra persona all’acquisto o alla cessione di strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono;
  • raccomandi o induca, sulla base di tali informazioni, un’altra persona a cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni.

È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l’uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quanto tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate.

 

[5] In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d’asta correlati detenuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l’uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un’offerta per conto proprio o per conto di terzi.

Quando si realizza comunicazione illecita di informazione privilegiate?

La comunicazione illecita di informazioni privilegiate si realizza allorché una persona è in possesso di informazioni privilegiate e comunica tali informazioni a un’altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un’occupazione, una professione o una funzione.

Cosa si intende per manipolazione di mercato

Per manipolazione di mercato si intendono le seguenti attività

a) l’avvio di un’operazione, l’inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che:

  • invii, o è probabile che invii, segnali falsi o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni; oppure
  • consenta, o è probabile che consenta, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale;

a meno che la persona che avvia un’operazione, inoltra un ordine di compravendita o ha realizzato qualsiasi altra condotta stabilisca che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una pratica di mercato ammessa, come stabilito dalla normativa vigente[6];

b) l’avvio di un’operazione, l’inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra attività o condotta che incida, o sia probabile che incida, sul prezzo di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni, utilizzando artifici o qualsiasi altra forma di raggiro o espediente;

c) la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano idonei a fornire, segnali falsi o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni o che consentano, o è probabile che consentano, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari o di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di voci, quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti;

d) la trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione a un indice di riferimento (benchmark) quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero qualsiasi altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento.

Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

 

[6] Cfr. Regolamento (UE) N. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, art. 13.

Quali condotte sono considerate indicative di una potenziale manipolazione di mercato?

Sono considerate, tra le altre, condotte indicative di una potenziale manipolazione di mercato:

a) la condotta di una persona o più persone che agiscono in collaborazione per acquisire una posizione dominante sull’offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario, di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni che abbia, o è probabile che abbia, l’effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o ponga in atto, o è probabile che lo faccia, altre condizioni commerciali non corrette;

b) l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari all’apertura o alla chiusura del mercato, con l’effetto o il probabile effetto di fuorviare gli investitori che agisce sulla base dei prezzi esposti, compresi i prezzi di apertura e di chiusura;

c) l’inoltro di ordini in una sede di negoziazione, comprese le relative cancellazioni o modifiche, con ogni mezzo disponibile di negoziazione, anche attraverso mezzi elettronici, come le strategie di negoziazione algoritmiche e ad alta frequenza, e che invii segnali falsi o fuorvianti / consenta di fissare il prezzo di mercato e/o che incida sul prezzo, in quanto:

    i) interrompe o ritarda, o è probabile che interrompa o ritardi, il funzionamento del sistema di negoziazione della sede di negoziazione;

    ii) rende più difficile per gli altri gestori individuare gli ordini autentici sul sistema di negoziazione della sede di negoziazione, o è probabile che lo faccia, anche emettendo ordini che risultino in un sovraccarico o in una destabilizzazione del book di negoziazione (order book); oppure

    iii) crea, o è probabile che crei, un segnale falso o fuorviante in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, in particolare emettendo ordini per avviare o intensificare una tendenza;

d) trarre vantaggio da un accesso occasionale o regolare ai mezzi di informazione tradizionali o elettronici diffondendo una valutazione su uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto d’asta sulla base di quote di emissioni(o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso delle posizioni su tale strumento finanziario, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni, beneficiando successivamente dell’impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni, senza aver contemporaneamente comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l’esistenza di tale conflitto di interessi;

e) l’acquisto o la vendita sul mercato secondario, in anticipo sull’asta di quote di emissioni o dei relativi strumenti derivati, con l’effetto di fissare di prezzo di aggiudicazione dell’asta a un livello anormale o artificiale o di indurre in errore gli altri partecipanti all’asta.

Esempi di operatività potenzialmente sospetta consistente nel fornire indicazioni false o fuorvianti e nel fissare i prezzi

Wash trades (operazioni fittizie)

Il cliente effettua operazioni di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario senza che si determini alcuna variazione:

  • negli interessi o nei diritti o nei rischi di mercato del beneficiario delle operazioni
  • o la variazione negli interessi o nei rischi di mercato avvenga solo tra beneficiari che agiscono di concerto o in modo collusivo.

Improper matched orders

Il cliente inserisce ordini di acquisto e/o di vendita che sono negoziati contemporaneamente o quasi contemporaneamente in quantità simile e a un prezzo simile ad uno stesso soggetto o da soggetti diversi ma in collusione tra loro.

Layering

Il cliente inserisce e poi cancella una molteplicità di ordini su una piattaforma di trading per creare un'impressione falsa o fuorviante di domanda o di prezzo di uno strumento finanziario.

 

Se ad esempio si voglia stabilire una posizione ad un prezzo più favorevole del prezzo corrente, si può:

  • inserire una molteplicità di piccoli ordini a prezzi diversi su un lato del portafoglio ordini;
  • inserire anche un ordine più consistente sul lato opposto del portafoglio ordini (che riflette la vera intenzione alla negoziazione) e;

una volta che il prezzo si sposta al livello in cui viene eseguito l'ordine maggiore, annullare o modificare rapidamente i più piccoli ordini per impedirne l'esecuzione.

 

Inserendo piccoli ordini, per i quali non c'era alcun intento di esecuzione, la persona genera negli altri operatori del mercato un'impressione falsa o fuorviante della domanda o del prezzo dello strumento finanziario, incoraggiandoli a negoziare l'ordine a cui era interessata.

 

Spoofing

Il cliente inserisce un ordine di elevato volume in un mercato regolamentato e lo revoca immediatamente dopo la reazione degli altri operatori di mercato. Il soggetto che inserisce tale ordine ha già una posizione in quello strumento finanziario ed intende chiuderla ad un prezzo più favorevole di quello attuale.

Ad esempio, un soggetto che già detiene una posizione lunga in uno strumento finanziario può:

  • inserire un ordine di acquisto di volume elevato, inducendo gli altri investitori a ritenere che vi sia una domanda elevata di quello strumento, che li induca ad inserire i loro ordini di acquisto per incrementarne il prezzo;
  • con l’incremento del prezzo, chiudere la posizione lunga ad un prezzo più favorevole, mentre revoca l’ordine di acquisto prima della sua esecuzione.

Inserendo un ordine senza intenzione di negoziazione il cliente genera impressioni false o fuorvianti sulla domanda o il prezzo dello strumento finanziario.

Marking the close

Il cliente acquista o vende uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, deliberatamente nel momento di riferimento della sessione di contrattazione (ad esempio al momento dell'apertura, della chiusura, del regolamento) nell'intento di aumentare, diminuire o mantenere il prezzo di riferimento (ad esempio prezzo di apertura, prezzo di chiusura, prezzo di regolamento) a un determinato livello.

Esempi di operatività potenzialmente sospetta consistente nell’utilizzazione di strumenti fittizi o di altri tipi di inganno o espediente

Pump and dump

Il cliente assume una posizione long (lunga) in uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un progetto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni e poi effettua ulteriori attività di acquisto e/o diffondere informazioni positive fuorvianti relative allo strumento finanziario, al contratto a pronti su merci collegato o a un prodotto d’asta sulla base di quote di emissioni allo scopo di aumentare il prezzo attirando a sé altri acquirenti. Quando il prezzo è a un livello artificialmente elevato, la posizione long detenuta è liquidata.

Trash and cash

Il cliente assume una posizione short (corta) in uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un progetto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni e poi effettua ulteriori attività di vendita e/o diffonde informazioni negative fuorvianti relative allo strumento finanziario, al contratto a pronti su merci collegato o a un prodotto d’asta sulla base di quote di emissioni allo scopo di abbatterne artificialmente il prezzo, attirando a sé altri venditori. Quando il prezzo è sceso, la posizione detenuta viene chiusa.