Attenzione! L'inserimento di nuove richieste è sospeso. Dal 13 aprile non è possibile firmare nuovi contratti di cessione del credito. Prosegue invece la lavorazione delle richieste inserite prima di questa data.
Fineco sta mettendo a punto un servizio per offrire ai propri clienti1 la possibilità di cedere il credito di imposta derivante dagli interventi di riqualificazione energetica previsti dagli art. 119 e 121 del «c.d. Decreto Rilancio» convertito in Legge n. 77 del 17 Luglio 2020.
Il decreto sopra citato, offre infatti la possibilità di ottenere:
Le spese sostenute nei periodi definiti tempo per tempo dalla normativa vigente* per l’esecuzione dei seguenti interventi (cosiddetti trainanti) danno diritto alla detrazione del 110%:
Se si esegue almeno uno degli interventi di cui sopra anche i seguenti interventi possono rientrare nella detrazione al 110%
Si precisa che gli interventi di isolamento termico o di sostituzione delle caldaie devono assicurare nel loro complesso, anche congiuntamente a quelli sopra indicati, almeno il miglioramento di due classi energetiche dell’unità immobiliare su cui vengono eseguiti.
Per maggiori dettagli vi invitiamo a fare riferimento al sito dell’Agenzia delle Entrate e alla Guida dedicate che trovate linkate alla sezione Link utili.
Il bonus è stato esteso anche alle seconde case composte da una o due unità immobiliari dello stesso proprietario, e si potrà usufruire della detrazione anche in caso di interventi di demolizione e ricostruzione.
Sono escluse dal bonus le categorie catastali:
Per poter usufruire del c.d. Superbonus è necessario avere uno dei seguenti status, rispetto all’immobile oggetto di intervento:
− possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
− detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
− essere familiari del possessore o del detentore dell’immobile, individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del TUIR (coniuge, componente dell’unione civile di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) nonché i conviventi di fatto ai sensi della predetta legge n. 76 del 2016. La detrazione spetta a tali soggetti, a condizione che: siano conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all’avvio dei lavori; le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza. La detrazione, pertanto, non spetta al familiare del possessore o del detentore dell’immobile nel caso di interventi effettuati su immobili che non sono a disposizione (in quanto locati o concessi in comodato)
- essere promissario acquirente dell'immobile oggetto di intervento, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato.
Poste tutte le condizioni di cui sopra, la detrazione spetta al soggetto che ha effettivamente sostenuto le spese oggetto dell’agevolazione fiscale; in caso, ad esempio, di un immobile in comproprietà in cui uno solo dei due comproprietari sostiene la spesa, ha diritto alla detrazione solo quest’ultimo; specularmente, qualora la spesa fosse sostenuta da entrambi i comproprietari, la detrazione spetterebbe a ciascuno sull’importo effettivamente pagato.
Fineco sta definendo una soluzione per acquistare dai propri clienti tutti i crediti di imposta:
Sarà cedibile il credito derivante dai soli lavori le cui spese sono state sostenute nei periodi definiti tempo per tempo dalla normativa vigente* e potranno cederlo a Fineco le sole persone fisiche residenti e non residenti, titolari di conto corrente Fineco1, che hanno sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi che danno diritto alla detrazione.
Il controvalore corrisposto a seguito della cessione del credito è calcolato come percentuale sul valore nominale del credito di imposta ceduto e varia in funzione della tipologia di intervento. Per le richieste in corso la percentuale corrisposta è indicata sul Foglio informativo frontespizio del contratto di cessione del credito sottoscritto.
Si precisa che non possono essere accettate richieste di cessione del credito per importi inferiori a 35.000€.
Laddove, a seguito di verifica dell’importo del credito da parte dei fiscalisti EY, l’importo risulti inferiore al minimo sopra indicato la Banca si riserva la facoltà di non procedere all’acquisto del credito ed applicare le penali previste dal Foglio Informativo.
Il decreto Antifrode dell’11 novembre 2021 n. 157, abrogato dalla Legge di Bilancio 2022, ha introdotto un obbligo di produzione sia di una asseverazione di congruità dei costi che del visto di conformità, già obbligatorio per interventi Superbonus 110%, anche per i bonus ordinari non Superbonus.
E’ pertanto necessario produrre:
• Per tutti gli interventi Superbonus 110%, indipendentemente dalla data di sostenimento della spesa, sia il visto di conformità che l’asseverazione specifica per i Superbonus;
• Per interventi non Superbonus per i quali la firma del contratto di cessione del credito e/o il sostenimento di tutte le spese è avvenuto dal 12/11/2021 in poi, sia il visto di conformità che l’asseverazione di congruità delle spese (diversa da quella per i Superbonus). In questi casi la produzione della documentazione è necessaria anche se solo una delle spese dovesse essere stata sostenuta a partire dal 12/11/2021 a meno che il cliente decida di non cedere alla banca le spese sostenute dal 12/11/2021.
L’asseverazione e il visto dovranno riguardare la totalità delle spese sostenute (prima e dopo il 12/11/2021) e non solamente quelle sostenute dopo il 12/11/2021.
Per la produzione del visto di conformità per interventi non Superbonus 110% sarà necessario rivolgersi al proprio commercialista di fiducia/CAF. Precisiamo infatti che il rilascio del visto di conformità da parte di EY potrà essere effettuato solo per interventi Superbonus 110%. Per la produzione dell'asseverazione è necessario rivolgersi al suo tecnico / progettista dei lavori.
I costi relativi all’ottenimento di asseverazione e visto possono essere inclusi tra le spese cedibili se sostenuti a partire dal 1 gennaio 2022 e nel rispetto dei massimali di spesa previsti.
Con specifico rifermento agli interventi non Superbonus si è esonerati dalla produzione di visto e asseverazione se tutte le tre condizioni di seguito sono rispettate:
Precisiamo infatti che per il bonus facciate è sempre necessario produrre sia il visto di conformità che l’asseverazione di congruità, a meno che la firma del contratto di cessione del credito e/o il sostenimento di tutte le spese sia avvenuto prima del 12/11/2021.
Se l’intervento non Superbonus è inferiore a 10.000 euro o in edilizia libera ma ha previsto spese prima del 1 gennaio 2022, in assenza di ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate è bene ritenere sempre necessaria la produzione di asseverazione di congruità e visto di conformità.
Si ricorda inoltre che la Banca accetta la cessione del credito derivante da interventi non Superbonus 110% solo ad interventi completati, pertanto, non è possibile cedere bonus ordinari a SAL(Stato avanzamento lavori).
Per maggiori dettagli vi invitiamo a fare riferimento alle FAQ ecobonus linkate alla sezione Link utili.
Per ogni necessità operativa sulla pratica di cessione del credito e sulla documentazione da produrre invitiamo ad utilizzare esclusivamente i canali già a sua disposizione.
E' possibile caricare la documentazione accedenendo alla Piattaforma Crediti di Imposta, inserendo l’asseverazione e il visto in qualsiasi spazio documentale disponibile al momento del caricamento documentale, a prescindere dal titolo della richiesta in piattaforma.
Ricordiamo che è possibile procedere con la cessione totale del credito derivante da spese 2021 o 2020 (quote residue) solo se il contratto di cessione del credito è stato firmato prima delle 18.00 del 20/01/2022.
Se si intende portare in detrazione l’intero credito, secondo le attuali indicazioni dell’Agenzia delle Entrate e salvo eventuali proroghe concesse anno per anno, la cessione deve essere ultimata (tramite invio della relativa comunicazione all’AdE) entro il 16 Marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa che ha dato origine al credito.
Per i crediti nati da spese 2021 la pratica di cessione potrà essere lavorata entro le scadenze previste dalla normativa (e salvo eventuali specifiche problematiche) solo se:
Le pratiche che non rispettino i requisiti sopra potranno comunque portare a termine la cessione dopo il 16/03/2022 ma la Banca potrà acquistare le sole quote residue (eventuali 4/5 o 9/10). La quota di credito di competenza del 2021 dovrà infatti essere portata in detrazione (in caso di capienza fiscale) nella Dichiarazione dei Redditi presentata nel 2022.
L’asseverazione di congruità delle spese sostenute, prevista ai sensi dell'art. 121, comma 1-ter lettera b) del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 [c.d. "Decreto rilancio"], è rilasciata dai tecnici abilitati e cioè quelli iscritti nei relativi ordini e collegi professionali quali architetti, ingegneri e geometri. In particolare, con tale documento il tecnico abilitato rilascia una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta come il valore delle spese sostenute sia conforme ai valori previsti dai preziari e documenti tecnici di riferimento.
Il visto di conformità, previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1-ter lettera a) del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 [c.d. "Decreto rilancio"], è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale quali ad esempio i responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF-imprese, gli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quello dei consulenti del lavoro. In particolare, il visto è parte del documento elettronico inviato all’Agenzia delle Entrate per comunicare la cessione del credito di imposta.
NOTE
* Per ulteriori dettagli in merito alle tempistiche definite dalla normativa è possibile consultare le FAQ Ecobonus disponibili sul sito Fineco
1 Esclusi titolari di conti azienda o small business
2 L’opzione è alternativa alla detrazione dalla Dichiarazione dei Redditi o allo sconto in fattura che potrebbe essere praticato direttamente dall’appaltatore dei lavori
3 Limitazioni su spese specifiche da €30.000 a €100.000 da verificare per singola opera