Strumenti/Prodotti finanziari complessi

Cosa si intende per prodotti complessi?

In linea generale sono strumenti/prodotti complessi quelli caratterizzati da:

  • condizioni o meccanismi di amplificazione dell’andamento del sottostante (effetto leva) nella formula di determinazione del pay-off del prodotto finanziario;
  • limitata osservabilità del sottostante (ad es. indici proprietari, portafogli di crediti cartolarizzati, asset non scambiati in mercati trasparenti) con conseguente difficoltà di valorizzazione dello strumento;
  • illiquidità (ad es. strumento non negoziato su alcuna trading venue) o difficoltà di liquidabilità dell’investimento (ad es. assenza di controparti istituzionali di mercato, altri costi di smobilizzo, barriere all’uscita).

A titolo di esempio, non esaustivo, si riportano di seguito alcune categoria di strumenti ritenuti complessi:

  • prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività (ad esempio Asset Backed Securities)
  • prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su iniziativa dell’emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale (ad esempio Contingent Convertible Notes, prodotti finanziari qualificabili come additional tier 1 ai sensi dell’art. 52 del Regolamento UE n. 575/2013 (c.d. “CRR”);
  • i prodotti finanziari credit linked (esposti ad un rischio di credito di soggetti terzi)
  • strumenti finanziari derivati di cui all’art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF, non negoziati in trading venues, con finalità diverse da quelle di copertura;
  • prodotti finanziari strutturati, non negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l’integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente;
  • strumenti finanziari derivati di cui all’art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF diversi da quelli di cui al punto iv;
  • prodotti finanziari con pay-off legati ad indici che non rispettano gli Orientamenti ESMA del 18 dicembre 2012 relativi agli ETF;
  • obbligazioni perpetue;
  • OICR c.d. alternative;
  • prodotti finanziari strutturati, negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l’integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente;
  • prodotti finanziari con leva maggiore di 1;
  • UCITS di cui all’art. 36 del Regolamento UE n. 583/2010 nonché polizze di ramo III o V con analoghe caratteristiche.

Quali sono i principali rischi e svantaggi dell’investimento in prodotti complessi?

Benché i prodotti complessi possano offrire alcuni vantaggi, esistono alcuni rischi e possibili svantaggi connessi a questo tipo d’investimento che potrebbero rivelarsi di difficile individuazione o comprensione. L’adozione di decisioni di investimento informate presuppone la piena consapevolezza di tali rischi e un’adeguata comprensione delle caratteristiche principali di un prodotto.

Si evidenziano di seguito i principali rischi:

  • Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità è il rischio che l’investitore non sia in grado di vendere facilmente il prodotto qualora sia necessario agire in tal senso prima della fine del termine fissato. Qualora si tratti di un prodotto non liquido, come spesso accade nel caso dei prodotti complessi, è altamente probabile che il prodotto debba essere venduto a un prezzo fortemente inferiore rispetto a quello di acquisto (con conseguente perdita di denaro), onde evitare di non riuscire a venderlo affatto.

  • Rischio di leva finanziaria (leverage)

L’espressione “leva finanziaria” (leverage) è usata per descrivere metodi o strategie volti a moltiplicare gli utili e le perdite potenziali, come ad esempio la richiesta di un prestito in denaro o l’utilizzo di prodotti come i derivati. Investimenti con leva finanziaria potrebbero essere suggeriti allo scopo di ottenere possibili rendimenti più elevati; tuttavia, occorre considerare che detta leva può anche favorire un incremento delle perdite.

  • Rischio di mercato

Per rischio di mercato s’intende il rischio quotidiano di perdite dovute alle variazioni dei prezzi di mercato. I prodotti complessi possono esporre gli investitori a diversi rischi di mercato poiché spesso questi sono progettati per investire in mercati sottostanti separati (ad esempio in azioni, tassi di interesse, tassi di cambio, merci).

  • Rischio di credito

Il rischio di credito è il rischio che l’emittente del prodotto o un’impresa con cui questo collabora sia inadempiente e non possa quindi ottemperare i propri obblighi contrattuali per ripagare l’investimento effettuato. Alcuni strumenti sono valutati da agenzie di rating del credito. Se si pensa di investire in uno strumento valutato, è bene assicurarsi di aver compreso il significato del rating. Un rating basso implicherà un rischio maggiore d’inadempienza da parte dell’emittente e la perdita del denaro investito. Un rating alto indica invece che le possibilità d’inadempienza da parte dell’emittente sono molto più basse, ma non necessariamente che si otterrà il rendimento atteso dall’investimento. Occorre inoltre essere consapevoli che il rating di un emittente può variare durante la durata di vita del prodotto.

  • Costi di complessità

La presenza di strutture complesse all’interno di un prodotto può comportare un costo maggiore di quest’ultimo dovuto alle sue caratteristiche sottostanti. Inoltre, le provvigioni e le commissioni formano solitamente parte integrante della struttura dei prodotti, risultando così non subito evidenti.

Maggiori informazioni

Maggiori informazioni sulle caratteristiche e i rischi degli strumenti finanziari complessi sono disponibili nella documentazione d’offerta (KID, schede prodotto, KIID, prospetti, Documento Informativo sui servizi di investimento) messa a disposizione dall’intermediario prima della conclusione dell’operazione.

Prima di acquistare uno strumento complesso è necessario leggere attentamente tale documentazione.

Bail-in

Nel caso in cui l'Emittente sia un ente finanziario (quale ad esempio una banca o una società di investimento) e venga accertato lo stato di dissesto o di rischio di dissesto, trovano applicazione le regole stabilite dalla Direttiva 2014/59/UE (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, "BRRD"), la quale istituisce un regime armonizzato nell'ambito dell'Unione europea in tema di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese d'investimento.
La BRRD dà alle Autorità di risoluzione poteri e strumenti per:
i) pianificare la gestione delle crisi;
ii) intervenire per tempo, prima della completa manifestazione della crisi;
iii) gestire al meglio la fase di "risoluzione".

In Italia la predetta direttiva è stata recepita con i decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015 dove la Banca d'Italia è stata individuata quale Autorità di risoluzione per l'ordinamento italiano. Sulla base di tali decreti l'Autorità può disporre, indipendentemente dall'avvio di una misura di risoluzione o della liquidazione coatta amministrativa, la riduzione o conversione di azioni o di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dal soggetto in questione, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto. Quando ciò non sia sufficiente l'Autorità può disporre anche misure di risoluzione.
Sono misure di risoluzione:
a) la cessione di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo;
b) la cessione di beni e rapporti giuridici a un ente-ponte;
c) la cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione delle attività;
d) il bail-in che consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori (compresi quindi i possessori di obbligazioni subordinate e senior) o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi, secondo una gerarchia predefinita la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva. Ad esempio, in caso di bail-in, chi possiede un'obbligazione bancaria potrebbe veder convertito in azioni e/o ridotto (in tutto o in parte) il proprio credito, ma solo se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli di debito subordinati (cioè più rischiosi) si sono rivelate insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la banca, e sempre che l'autorità non decida di escludere tali crediti in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria.

Strumenti soggetti a gerarchia del Bail-in:
i) azioni e strumenti di capitale;
ii) titoli subordinati;
iii) obbligazioni e altre passività ammissibili (tra cui gli strumenti finanziari derivati);
v) le persone fisiche e le piccole medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000 euro.

Sono esclusi dal Bail-in:

  1. i depositi fino a 100.000 euro;
  2. le passività garantite;
  • i debiti verso dipendenti, fisco, enti previdenziali e fornitori.

Per dare attuazione alle misure di riduzione o conversione degli strumenti di capitale e alle misure di risoluzione, l'Autorità competente dispone di specifici poteri. Fra questi, oltre al potere di ridurre o azzerare il valore nominale di strumenti di capitale e di passività dell'ente sottoposto a risoluzione, si segnala in particolare il potere di modificare la scadenza dei titoli, l'importo degli interessi maturati in relazione a tali titoli o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio.

Prodotti illiquidi

Per prodotti illiquidi si intendono quelli che determinano per l’investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita.

Al fine di verificare che tali condizioni siano soddisfatte, Fineco potrà valutare indicatori quali ad esempio l'ampiezza dello spread denaro/lettera, l'ampiezza e la profondità del book di negoziazione con particolare riguardo alla numerosità dei contributori, la frequenza ed il volume di transazioni, la disponibilità di informativa sulle condizioni delle transazioni.